Statuto
STATUTO
DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER
IL FRIULI
TITOLO I
Denominazione
e fini
art. 1
La
Deputazione di Storia Patria per il Friuli, istituita
con Decreto Luogotenenziale il 15 dicembre 1918, n. 2026, ha sede in Udine.
Essa
si propone di promuovere ricerche e studi sulla storia friulana e raccoglierne
e pubblicarne le fonti cronistiche e documentarie di
particolare importanza, come, ad esempio, codici diplomatici, raccolte
statutarie e di cronache, schedari, regesti ed inventari, nonché
formulare pareri in materia di toponomastica a norma di legge.
TITOLO II
Deputati
e Soci
art. 2
La
Deputazione si compone di Deputati e di Soci.
I
Deputati e i Soci costituiscono il Corpo Accademico. Questo, l'Assemblea dei
Deputati, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Revisori costituiscono
gli organi della Deputazione.
art. 3
Possono
essere nominati Deputati studiosi che abbiano dimostrato
particolare competenza nelle ricerche storiche riguardanti il Friuli. Il loro
numero è fissato in venti.
I
Deputati vengono designati dall'Assemblea dei
Deputati, su proposta del Consiglio di Presidenza, e sono nominati con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale.
Dopo
una permanenza di venti anni nel grado, i Deputati passano in soprannumero con
la qualifica di «Deputati emeriti», conservando tutte le
prerogative dei Deputati effettivi. I relativi posti
sono dichiarati vacanti.
Tutti
i Deputati ricevono gratuitamente le pubblicazioni sociali.
art. 4
I
Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a) onorari;
b) benemeriti;
c) corrispondenti nazionali;
d) corrispondenti stranieri;
e) ordinari.
I
Soci, a qualsiasi categoria appartengano, sono nominati dall'Assemblea dei Deputati, salvo quanto è
stabilito nel capoverso del successivo art. 5.
art. 5
Possono
essere nominati Soci onorari, su proposta di almeno
sei Deputati, coloro che abbiano giovato in modo cospicuo all'attività della
Deputazione, o che abbiano acquisito meriti «eccezionali» per gli studi storici
friulani.
Sono
considerati Soci onorari pro tempore i Sindaci delle
città capoluogo di provincia del Friuli, e cioè di
Gorizia, Pordenone, Udine ed i Presidenti delle province stesse.
art. 6
Possono
essere nominati Soci benemeriti, su proposta del
Consiglio di Presidenza, coloro che con cospicui contributi in danaro o con
l'apporto di altri beni abbiano dato notevole incremento all'attività della
Deputazione.
art. 7
Possono
essere nominati Soci corrispondenti nazionali, su
proposta di almeno cinque Deputati, gli italiani cultori di discipline
storiche ai quali siano dovuti scritti ragguardevoli concernenti il Friuli.
Essi hanno diritto di acquistare le pubblicazioni della Deputazione a metà
prezzo di copertina.
Il
loro numero non può essere superiore a cinquanta.
art. 8
Possono
essere nominati Soci corrispondenti stranieri, su proposta
del Consiglio di Presidenza, gli studiosi appartenenti ad altri Stati i quali
abbiano, con importanti scritti di storia o di argomento affine, illustrato il
Friuli. Il loro numero non può essere superiore a sette.
Essi,
al pari dei Soci onorari e benemeriti, hanno il diritto di ricevere
gratuitamente il periodico sociale «Memorie Storiche Forogiuliesi» e di acquistare le altre pubblicazioni con
l'abbuono del 50% sul prezzo di copertina.
art. 9
Possono
essere nominati Soci ordinari coloro che ne abbiano
fatta domanda al Presidente. Coll'ammissione nel
Corpo Accademico essi prendono impegno ad acquistare le pubblicazioni della
Deputazione al prezzo di copertina coll'abbuono del
25%.
art. 10
I
diplomi sociali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e muniti del
sigillo della Deputazione.
TITOLO III
Organi e funzioni
art. 11
II
Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal
Segretario e dal Tesoriere della Deputazione, eletti fra i Deputati emeriti ed
effettivi dall'Assemblea dei Deputati, la quale nomina pure il Collegio dei Revisori,
formato da tre membri che possono essere anche estranei alla Deputazione.
L'Assemblea
stessa ha facoltà di eleggere, scegliendolo tra i Deputati, un Vice Segretario.
Potrà eleggere anche un Bibliotecario, per la conservazione delle raccolte
librarie della Deputazione, scegliendolo tra i Deputati o tra i Soci.
Tutte
le cariche hanno durata triennale, e gli uscenti sono confermabili. Le nomine
dei componenti del Consiglio di Presidenza sono
comunicate alla Presidenza della Giunta Regionale.
art. 12
II
Consiglio di Presidenza può nominare un impiegato d'ordine
il quale cura la corrispondenza sotto la direzione del segretario, custodisce
le pubblicazioni ed attende agli altri compiti che gli siano assegnati dallo
stesso Consiglio di Presidenza, il quale ne fissa la retribuzione.
Il
Consiglio di Presidenza vigila sull'amministrazione finanziaria, che viene esercitata per mezzo del Tesoriere; provvede alla
nomina del Comitato di redazione delle «Memorie Storiche Forogiuliesi»,
di cui all'art. 26; stabilisce la data e il programma del Convegno
annuale della Deputazione e di eventuali altre riunioni.
art. 13
II
Presidente rappresenta legalmente la Deputazione in tutto ciò che ad essa si riferisce, tanto presso le Autorità quanto presso
gli Enti pubblici ed i privati. Egli convoca e presiede il Corpo Accademico,
l'Assemblea dei Deputati, il Consiglio di Presidenza. Firma i
diplomi e gli altri provvedimenti di nomina, il carteggio e le deliberazioni;
cura l'esatta osservanza dello Statuto; soprintende ai lavori scientifici e
all'andamento finanziario della Deputazione.
art. 14
In
caso di assenza o di impedimento il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente o dal Deputato più anziano di nomina.
art. 15
II
Segretario compila i processi verbali
delle sedute dell'Assemblea dei Deputati, del Corpo Accademico e delle altre
riunioni generali; cura la conservazione dell'archivio, conserva e aggiorna
l'Albo dei Deputati e dei Soci, controfirma i diplomi firmati dal Presidente, è responsabile del carteggio, fa periodiche relazioni
all'Assemblea dei Deputati sull'andamento della Deputazione dal lato
scientifico, cura la conservazione dei libri, nonché il deposito delle
pubblicazioni della Deputazione. Provvede alla spedizione degli inviti per le
sedute del Consiglio, dell'Assemblea e del Corpo Accademico, per il Convegno
della Deputazione e per le riunioni generali.
art. 16
II
Tesoriere, in accordo con il Consiglio di Presidenza, compila il bilancio
consuntivo che viene sottoposto poi all'esame del Collegio
dei revisori e all'approvazione dell'Assemblea dei Deputati. Riscuote e
custodisce il danaro che pervenga per qualunque titolo
alla Deputazione; eseguisce pagamenti su regolari mandati firmati dal
Presidente, cura la tenuta dei registri contabili e i relativi documenti; ha
in custodia la mobilia e ne cura l'inventario.
In
caso di assenza o impedimento il Tesoriere è
sostituito da un Deputato, designato dall'Assemblea dei Deputati.
art. 17
L'Assemblea
dei Deputati, emeriti ed effettivi, è convocata dal
Presidente su conforme avviso del Consiglio di Presidenza, o quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Deputati.
Gli
avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Deputati devono
essere spediti dal Segretario almeno otto giorni prima della data fissata.
Qualora
siano previste votazioni per la nomina dei nuovi Deputati e Soci, l'avviso
deve essere spedito almeno dodici giorni prima.
art. 18
All'avviso
di convocazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo
precedente deve essere allegato l'elenco dei Soci proposti per la nomina a
nuovi Deputati.
A
parità di voti è preferito chi abbia maggiore
anzianità come socio e qualora i proposti abbiano anzianità uguale quali soci,
il più anziano di età.
art. 19
Le
deliberazioni dell'Assemblea dei Deputati sono prese a maggioranza di voti.
Ciascun Deputato può avere una delega.
Le
sedute sono valide, in prima convocazione, qualora siano intervenuti almeno
metà dei Deputati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Nell'avviso
di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda
convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la
prima.
art. 20
Ogni
anno l'Assemblea dei Deputati è convocata, non più tardi del mese di febbraio,
per la discussione e l'approvazione del bilancio.
Alla
detta Assemblea deve essere presentata una relazione dei revisori dei conti.
art. 21
II
Convegno della Deputazione, al quale partecipa l'intero Corpo Accademico, si
riunisce ogni anno in una località delle tre province friulane.
Esso
ha l'esclusivo scopo di far conoscere l'opera scientifica della Deputazione. Il
Presidente fa una relazione sull'attività svolta dalla Deputazione durante il
periodo intercorso dal precedente convegno. Uno dei Deputati
o Soci, su designazione del Consiglio di Presidenza, pronuncia al Convegno un
discorso su tema attinente agli studi propri della Deputazione. Altri
Deputati e Soci possono fare brevi comunicazioni,
previo accordo colla Presidenza. Il Convegno è pubblico.
art. 22
Gli
avvisi di convocazione del Convegno sono inviati almeno otto giorni prima della
data fissata, ai Deputati ed ai Soci di tutte le categorie. La località e la
data del Convegno sono fatte conoscere anche a mezzo della
stampa.
art. 23
Oltre
al Convegno, il Consiglio di Presidenza può convocare ogni anno una o più
riunioni generali, allo scopo di udire comunicazioni di Deputati e di Soci, o
per discutere problemi storici da essi proposti d'accordo col Consiglio
stesso. La convocazione può essere chiesta al Consiglio di Presidenza con
proposta motivata da almeno quattro Deputati.
Gli
avvisi di convocazione devono essere inviati almeno otto giorni prima della
data fissata.
TITOLO IV
Pubblicazioni
art. 24
La
Deputazione cura l'edizione di due serie di pubblicazioni, l'una di carattere
periodico col titolo «Memorie Storiche Forogiuliesi»,
e l'altra costituita da volumi autonomi.
Le
« Memorie » anzidette comprendono gli «Atti» della Deputazione ed inoltre
scritti originali, aneddoti, documenti e regesti, note bibliografìche
di storia friulana, recensioni e notizie di interesse
storico, archeologico ed artistico.
Nei
volumi autonomi sono pubblicati antichi statuti di particolare importanza,
cronache, diari, epistolari ed in genere documenti e studi riguardanti la
storia del Friuli.
La
Deputazione può promuovere edizioni di volumi monografici concernenti la storia,
l'arte e la cultura riguardante il Friuli e farsene
editrice essa stessa.
art. 25
La
direzione delle pubblicazioni spetta al Consiglio di Presidenza.
art. 26
Ogni
proposta di temi di studio o di particolari pubblicazioni deve essere redatta per
iscritto, corredata da una relazione illustrativa
dell'interesse storico e da un preventivo della spesa e dei mezzi necessari,
presentata al Consiglio di Presidenza, il quale è tenuto a sentire in proposito
l'avviso di un Comitato di tre Deputati nominati dal Consiglio stesso.
Il
Consiglio di Presidenza deve inoltre nominare un Comitato
di Redazione delle «Memorie Storiche Forogiuliesi». Il Comitato è composto di tre membri oltre il Presidente.
art. 27
Ogni
lavoro pubblicato dalla Deputazione direttamente ed a sue spese diventa
proprietà della medesima, né può essere ristampato da altri senza il consenso
dell'Assemblea dei Deputati.
art. 28
L'autore
di un'opera ha diritto a 25 esemplari di essa; gli autori
di ogni memoria inserita nel periodico sociale hanno diritto a 50 estratti
della medesima.
art. 29
Alla
Presidenza della Giunta Regionale nonché agli Enti che
sussidiano la Deputazione, viene inviato un esemplare delle pubblicazioni
ordinarie e straordinarie.
TITOLO V
Gestione
finanziaria e patrimonio
art. 30
La
Deputazione provvede ai propri compiti mediante contributi dello Stato, delle
Province, dei Comuni, della Regione Friuli-Venezia
Giulia, di altri Enti e di privati e coi proventi che
ricava dalla vendita delle pubblicazioni, dagli interessi delle somme depositate,
nonché da altri eventuali cespiti.
art. 31
Sono
considerate spese ordinarie della Deputazione le seguenti:
1) per la presidenza ed il suo ufficio;
2) per il carteggio;
3) per la stampa di lettere, avvisi, circolari, diplomi;
4) per l'acquisto e la manutenzione del mobilio;
5) per la trascrizione e la riproduzione fotografica di
documenti, monumenti e cimeli;
6) per le pubblicazioni;
7) per gli stipendi e le indennità al personale
dipendente.
art. 32
L'anno
finanziario coincide con l'anno solare.
art. 33
II
patrimonio della Deputazione è formato dalla Biblioteca, dalla mobilia, dal
fondo delle opere sociali e da ogni provento che non riguardi oneri di esercizio.
art. 34
Le
somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni, o che
per qualsivoglia titolo siano da destinare ad incremento del patrimonio,
devono essere impiegate subito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
art. 35
Non
oltre il mese di aprile di ogni anno, il Presidente
trasmette alla Presidenza della Giunta Regionale una relazione motivata
sull'attività svolta dalla Deputazione nell'anno precedente.
TITOLO VI
Modifiche
allo statuto
art. 36
Per
modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno
tre quarti dei Deputati effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, siano essi effettivi o emeriti. Ciascun Deputato può avere una
delega.
Le
proposte di modifiche devono essere presentate dal Consiglio di Presidenza,
ovvero da almeno cinque Deputati. In questo secondo caso il Consiglio di
Presidenza deve convocare l'Assemblea dei Deputati entro tre mesi dalla data di
presentazione delle proposte, per deliberare in merito.
Le
modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvate
dall'autorità governativa nelle forme indicate nell’art. 12 del C.C.
TITOLO VII
Devoluzione
dei beni
In
caso di estinzione dell'Ente, l'Assemblea dei Deputati
emeriti ed effettivi, su proposta del Consiglio di Presidenza col voto
favorevole di almeno tre quarti dei componenti, devolverà i beni a favore di
altra Associazione o Fondazione culturale similare del Friuli.
Ove
dopo due convocazioni non sia raggiunto il voto suindicato, la Presidenza della Giunta Regionale
effettuerà la devoluzione, conformemente a quanto sopra stabilito.